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Ecobonus 2020 parte 2: interventi condominiali, cessione del credito e sconto

Normative

9 Marzo 2020

Ecobonus 2020 parte 2: interventi condominiali, cessione del credito e sconto

Nella prima parte del nostro approfondimento sull'Ecobonus 2020 abbiamo introdotto questa tipologia di agevolazione fiscale, conseguente ad interventi che aumentano il livello di efficienza energetica di edifici preesistenti. Scendiamo ora più nello specifico andando a trattare i parametri degli interventi condominiali e il funzionamento delle modalità della cessione del credito e dello sconto in fattura.

 

Interventi condominiali

Regole, tempi e misure diverse sono previste per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi è possibile usufruire di detrazioni più elevate (del 70% o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Essi vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più elevata, pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;

  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

 

Cessione del credito

Dal 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.

I contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (cosiddetti “incapienti”) possono scegliere di cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). Tutti gli altri contribuenti, diversi dagli incapienti, possono cedere il credito ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non alle banche o agli intermediari finanziari.

Per “altri soggetti privati” si intendono, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti). Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questi casi, inoltre, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (eseguita dal contribuente titolare del diritto).

 

Contributo sotto forma di sconto

Dal 1° gennaio 2020, la possibilità di optare per lo sconto in fattura è prevista soltanto per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro. Il decreto Mise 26 giugno 2015 definisce ristrutturazioni importanti di primo livello gli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

 

Per aggiornamenti, maggiori informazioni ed approfondimenti rifarsi al sito dell’Agenzia delle Entrate e dell’ENEA.